La formazione dell’addetto antincendio (rischio basso)
La presenza dell’addetto al servizio antincendio in azienda rientra tra le peculiarità che attengono alla gestione della prevenzione nel sistema di sicurezza sul lavoro.
A tal proposito il Testo Unico Sicurezza (d.lgs 81/08) prevede al Capo III, articolo 18, comma b“Obblighi del datore di lavoro”:
Il Testo Unico sicurezza lavoro prevede nei primissimi articoli, al Capo III – “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro”, comma b:
“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono […] designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
In capo al datore di lavoro soggiace l’obbligo di procedere alla corretta formazione (e successivo aggiornamento periodico) del lavoratore designato quale addetto antincendio.
La formazione deve rispettare le differenze derivanti dalle tre categorie di rischio nella quale rientra la propria attività: basso, medio, alto.
Il corso antincendio rischio basso proposto da tuttohaccp.com
Tuttohaccp.com propone, tra gli altri, in modalità formazione partecipata il Corso per addetto antincendio rischio basso suddiviso per tipologia di attività nelle quali siano “presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.”