Medico Competente: la nomina
La nomina del medico competente (obbligo del Datore di Lavoro) e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono momenti fondamentali previsti dalla normativa per il rispetto del sistema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Medico Competente: i compiti
Il compito fondamentale del medico competente è quello di collaborare con il DDL e con tutto il servizio di prevenzione e protezione nel processo di valutazione dei rischi, perché ai fini della predisposizione della sorveglianza sanitaria occorre definire i protocolli sanitari definiti in relazione dei rischi specifici.
Pertanto il medico competente predispone, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di esposizione ai rischi per ciascun lavoratore, informa i lavoratori stessi circa i risultati della sorveglianza sanitaria, comunica per iscritto al datore di lavoro, al RSPP (se esterno) e al RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza.
Inoltre visita periodicamente gli ambienti di lavoro e partecipa alla riunione periodica.
La sorveglianza sanitaria
Siccome previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria è una delle azioni generali di tutela della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in conseguenza dell’esposizione dei lavoratori ai seguenti rischi:
- Movimentazione manuale dei carichi, sulla base della valutazione del rischio;
- Agenti fisici:
- Rumore: in conseguenza del livello di esposizione giornaliera LEX >85 dB(A) e la pressione acustica di picco ppeak>140 Pa (137 dB(C)), riferito a 20 μPa; in caso di esposizione giornaliera variabile è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con il livello di esposizione settimanale con la condizione che questo valore di esposizione non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A).
- Vibrazioni: allorquando il valore di esposizione giornaliera (normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore) è superiore a 2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio e di 0,5 m/s2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- Radiazioni ottiche artificiali:
- Radiazioni incoerenti (qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser): valori limite di esposizione (art. 215 D.Lgs. 81/08) perché riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte I;
- Radiazioni laser (radiazione ottica prodotta da un laser): pertanto i valori limite di esposizione (art. 215 D.Lgs. 81/08) riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte II.
- Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 Hz): effettuando una valutazione dei rischi a norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 81/08 che tenga conto dei valori di azione di cui all’art. 208 D.Lgs. 81/08 (ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2), il datore di lavoro deve verificare se i suddetti valori d’azione vengano o meno superati;
- Agenti chimici pericolosi classificati come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di III categoria, amianto, e comunque quando il rischio è rilevante per la salute e alto per la sicurezza;
- Utilizzo sistematico o abituale di attrezzature munite di videoterminale (VDT) oltre le 20 ore settimanali ;
- Agenti biologici;
- Perché le lavorazioni espongono ad atmosfere iperbariche (D.P.R. 321/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”);
- Perché le lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti;
- Perché si svolge lavoro notturno.
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