Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi ex D.Lgs 81/08 Testo unico sicurezza
In base all’art. 29 comma 3 del Dlgs n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza sul lavoro, così come modificato con il decreto correttivo ed integrativo n. 106/2009), è stato infatti stabilito che:
“3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
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