Formazione obbligatoria sicurezza: cosa cambia nel 2022
Con la conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021 n.146 sono state previste, tra le altre, delle modifiche importanti al D.lgs 81/08.
Gli interventi previsti riguardano la vigilanza sul rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, la sospensione dell’attività imprenditoriale, e novità in merito alla formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e ai relativi obblighi.
Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione
In base alla nuova disciplina dell’articolo 37 del D.lgs 81/08 viene modificato quanto previsto in tema di formazione, e in particolare saranno date nuove disposizioni circa:
- La durata, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria del datore di lavoro;
- Le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;
- Le modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Viene infatti previsto che “[omissis] entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione [omissis]”.
Alla luce di quanto definito da tali Accordi, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti riceveranno una specifica formazione – con relativi aggiornamenti – in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.
Nuovi obblighi sicurezza sul lavoro
Il maxi-emendamento del Governo ha introdotto alcuni obblighi per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, al fine di meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Datore di lavoro e dirigente
A causa dell’aumento delle attività in regime di appalto e di subappalto e degli infortuni ad esse connesse, è stato ritenuto necessario integrare l’art. 18 del D.lgs prevedendo il punto b-bis), che attribuisce l’obbligo al datore di lavoro, anche appaltatore e subappaltatore (che dovrà darne comunicazione al committente), di individuare il preposto o i preposti incaricati degli obblighi previsti all’art. 19 del D.lgs 81/08.
Come sopra riportato, per la prima volta, anche il datore di lavoro sarà soggetto all’obbligo di formazione.
Il datore dovrà inoltre ricevere – insieme a dirigenti e preposti – adeguata e specifica formazione sulla sicurezza sul lavoro, facendolo rientrare a pieno titolo tra i soggetti destinatari dell’obbligo di sicurezza, a prescindere che ricopra o meno il ruolo di RSPP.
Preposto
Anche per quando riguarda il preposto sono previsti nuovi obblighi.
Nel caso in cui, durante la vigilanza sull’osservanza del rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori, dovesse rilevare una non conformità comportamentale in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto dovrà intervenire fornendo le indicazioni corrette ai fini della sicurezza sul lavoro.
Se il lavoratore non dovesse rispettare quanto ribadito dal preposto, quest’ultimo potrà interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori.
Lo stesso viene previsto – sempre riformando l’articolo 19 del D.lgs 81/08 – nel caso in cui la condizione di pericolo venga rilevata in funzione di mezzi e/o attrezzature di lavoro utilizzate. Trattandosi di compiti aggiuntivi rispetto alla solita mansione di vigilanza prevista, può essere disposto che il preposto si veda corrisposta una retribuzione per la propria prestazione, che sarà definita attraverso contratti e accordi collettivi di lavoro.
All’art. 18 viene però specificato che il preposto non dovrà subire pregiudizio in funzione dello svolgimento della propria attività.
Proprio per il ruolo di rilievo che i preposti hanno sempre di più, al comma 7ter introdotto con il maxi-emendamento al D.lgs. 81/08, viene previsto che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Sanzioni per il datore di lavoro
All’art. 55 del D.lgs. 81/08 viene riformata la lettera d), prevedendo l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell’art. 18, comma 1 lettera a (ossia nomina del medico competente), lettera d (fornitura DPI), lettera z (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), per la violazione dell’art. 26, comma 2 e 3 (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e per la violazione dell’art. 26 comma 8-bis (indicazione, nei regimi di appalto e subappalto, del preposto incaricato).
Viene inoltre prevista la sanzione ex art. 55 lettera c (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro) per la violazione del nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto.