Il capo I del Titolo IX del decreto legislativo 81/2008 riguarda la valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose, in particolare l’esposizione alle sostanze di natura chimica.
Le “sostanze chimiche” vengono definite quali “agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento.”
Il regolamento europeo di classificazione, etichettatura e confezionamento (CLP), definisce i criteri generali di classificazione delle sostanze chimiche, relazione tanto delle caratteristiche di pericolo delle stesse quanto della potenziale attitudine di causare un danno per la salute (es. sostanze con proprietà tossicologiche) piuttosto che per la sicurezza (es. sostanze con proprietà chimico fisiche).
La valutazione del rischio chimico risulta essere dunque una procedura complessa che parte dalla valutazione del pericolo intrinseco della sostanza, ai sensi del regolamento CE 1272/2008, e che tiene poi in considerazione tutti i parametri di esposizione relativi alla quantità di sostanza manipolata, alla frequenza d’uso, alle condizioni e ai dispositivi di protezione individuale e collettiva utilizzati.
I dati così raccolti ed elaborati in relazione di specifici algoritmi, restituiscono l’indice di rischio che definisce il livello di esposizione alla determinata sostanza e dell’intero gruppo di lavoro esposto all’insieme delle sostanze presenti nel reparto, mansione o azienda.
Tuttohaccp.com e la valutazione dei rischi
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