Nuova etichettatura per i prodotti alimentari. Dal 13 dicembre scorso è entrata in vigore la normativa in merito alle informazioni da fornire ai consumatori riguardo alimenti e bevande. Diverse le novità introdotte dal Regolamento CE 1169/2011 (qui il testo completo), tra le quali spiccano, per le etichette, la previsione di caratteri più grandi, informazioni più dettagliate anche per quanto riguarda le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.
Vediamo dunque nel dettaglio cosa cambia.
Per quanto riguarda gli alimenti confezionati , il suddetto REG CE 1169/20111 prevede che questi debbano avere una tabella nutrizionale con sette elementi: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto. Le informazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più grandi e chiari (dimensione minima di almeno 1,2 mm o 0,9 nel caso di confezioni piccole), in modo da semplificare la lettura anche ai consumatori più anziani. Inoltre la data di scadenza, nel caso di confezioni multiporzione, dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non solo sulla confezione esterna. Obbligo di indicare le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, crostacei, lattosio etc.) in maniera evidente rispetto alle altre informazioni (sottolineato o grassetto). Avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina a tutela dei bambini e delle donne in gravidanza.
Altra novità importante riguarda il contenuto dei c.d. grassi a basso costo, (es. palma, cocco etc) con le generiche diciture “oli vegetali” e “grassi vegetali”: si dovrà obbligatoriamente indicare il tipo specifico di olio / grasso utilizzato nella preparazione degli alimenti e la sua eventuale totale o parziale idrogenazione.
Devono essere inoltre specificati tutti i trattamenti subiti dal prodotto ovvero dal singolo ingrediente e non sarà più possibile usare il termine “latte” se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Per quanto riguarda carne e pesce congelati, si dovrà indicare la data di congelamento, mentre nel caso di alimenti venduti decongelati, la denominazione dell’alimento dovrà essere accompagnata dal termine “decongelato”.
Novità anche sul fronte delle informazioni sul produttore. Non solo il nome ma dovrà essere presente anche l’indirizzo del responsabile dell’alimento, cioè il soggetto che commercializza il prodotto.
Infine, da Aprile 2015, dovranno essere indicati sempre in etichetta, luogo di allevamento e macellazione di carni suine, ovine e caprine (come già obbligatorio per le carni bovine sin dall’emergenza mucca pazza).
Manuale di autocontrollo alimentare HACCP
Il controllo della corretta manipolazione degli alimenti lungo tutta la filiera, dalla produzione alla conservazione fino alla vendita ovvero al suo stoccaggio, è un obbligo a carico del datore di lavoro che si traduce in valutazione dei rischi, formazione obbligatoria per sé e suoi dipendenti, analisi di laboratorio e appunto redazione del manuale HACCP.
Manuale di rintracciabilità degli alimenti
Documento in cui sono contenute tutte le informazioni relative ad un prodotto alimentare, dal produttore al consumatore, redatto secondo il metodo dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (H.A.C.C.P.). La redazione del manuale di tracciabilità è obbligatoria e ha lo scopo di aver chiari e precisi tutti i passaggi che il prodotto ha fatto prima di arrivare sulle nostre tavole.