La legislazione europea sull’igiene alimentare impone l’obbligo di mettere in atto adeguate misure volte alla salvaguardia della qualità degli alimenti commercializzati e, quindi, alla tutela della salute dei consumatori.
Tra le aziende chiamate al rispetto della normativa in tema d’igiene alimentare, rientrano anche quelle operanti nel settore del “vending”, ossia la vendita e la somministrazione di prodotti (alimentari e non) mediante distributori automatici. Il Regolamento (CE) 852/2004, in particolare, disciplina sui requisiti delle strutture mobili e/o temporanee (padiglioni, chioschi e banchi di vendita autotrasportati) e dei distributori automatici, stabilendo che: “Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti”.
Per quanto riguarda i distributori automatici vengono distinti quelli di prodotti solidi (ad esempio snack con cioccolato), di caffè espresso e bevande solubili (collegati alla rete idrica o non) e di bevande confezionate (bibite in lattina). I titolari di tali attività, richiedendo una consulenza professionale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), possono identificare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza e individuare idonee procedure cui attenersi. Il sistema di autocontrollo HACCP, infatti, consente di programmare qualsiasi operazione di controllo, pulizia e manutenzione, garantendo alti standard di qualità.
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