Con la nota 47415 del 22 dicembre 2015 il Ministero della Salute ha comunicato agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, alcuni chiarimenti in merito alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”, ossia il pane (ovvero altri prodotti di panetteria) prodotto aggiungendo carbone vegetale o carbone attivo.
Detto carbone può essere classificato quale sostanza polivalente essendo infatti utilizzata nei prodotti alimentari sia come colorante (E153) che come ingrediente con specifici effetti (da specificare in etichetta) relativamente alla salute dei consumatori.
Se viene utilizzato come colorante, le indicazioni cui fare riferimento sono contenute nel regolamento CE n. 1333/2008 per quanto attiene alle modalità e condizioni d’impiego (es. dosi) e nel regolamento CE n. 231/2012 per quanto riguarda invece i requisiti di purezza del carbone stesso.
Nel caso in cui, invece, venisse impiegato negli alimenti con la volontà di sfruttare il suo effetto benefico sulla salute dei consumatori, occorre attenersi a quanto previsto dal regolamento UE n. 432/2012: in particolare nell’allegato a quest’ultimo per quanto attiene al carbone attivo viene specificata questa indicazione:
“il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.
Questi (alla lettera) i chiarimenti contenuti nella nota 47415 del 22 dicembre 2015:
- è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);
- non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67);
- non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.
Fonti:
La nota del Ministero della Salute: nota 47415
Regolamento CE n. 1333/2008
Regolamento UE n. 231/2012
Regolamento UE n. 432/2012