Decreto acque potabili 2023, la risposta è LabService
Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Questo il recentissimo provvedimento che ha significativamente modificato la normativa nazionale relativa alla qualità delle acque per il consumo umano. Che interessa allo stesso tempo gestori dell’acqua pubblica, strutture commerciali, private, come condomini, odontoiatri, ristorazione pubblica e collettiva, residenze sanitarie.
In vigore
Il decreto è già in vigore, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2023 ed è operativo dal 21 marzo 2023.
LabService Srl, società di Anguillara Sabazia (provincia di Roma, quadrante Roma Nord) che da anni si occupa quotidianamente di ogni aspetto riguardante l’analisi dell’acqua, è a disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni, consulenza e servizi in merito ai nuovi adempimenti da decreto.
Si ricorda che LabService Srl è dotata di proprio laboratorio analisi accreditato Accredia (n.0812L)*.
I numeri di telefono ai quali rivolgersi:
- Numero Verde 800.17.45.71;
- 0699607045.
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Decreto acque potabili 2023 cosa cambia
Per quanto riguarda i nuovi obblighi di coloro che vengono chiamati gestori di sistemi di distribuzione idrica interni (GIDI) per le strutture prioritarie e non prioritarie, non dei grandi gestori idro-potabili (10.000 m3 di acqua al giorno o 50.000 persone), la normativa ne va interessare una ampissima platea:
- a strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali in regime di ricovero;
- b strutture sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali non in regime ricovero, ambulatori e centri odontoiatrici;
- c1 strutture ricettive e alberghi, navi, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti;
- c2 ristorazione pubblica e collettiva incluse mense aziendali e scolastiche;
- d caserme, palestre, campeggi, fitness e benessere, stabilimenti balneari, case e uffici, attività commerciali, istituti di istruzione ed educativi.
Le attività citate sono raccolte nell’allegato VIII del decreto, che le ha suddivise per classi di priorità che vanno dalla A alla D (come da noi indicato in elenco) e che riporta in una tabella azioni a carattere di obbligo, azioni a carattere di raccomandazione. In base a quanto previsto dall’articolo 9 dello stesso decreto.
Per gli amministratori di condominio si fa presente che le strutture condominiali non richiedono azioni di gestione del rischio sito -specifiche ma che dovranno comunque rispettare la conformità (al rubinetto condominiale) ai valori di parametro dell’allegato I Parti A e B.
Gestore distribuzione idrica interna
Questa la definizione che ne dà l’articolo 2 al comma q: “«gestore della distribuzione idrica interna» “GIDI”: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
Sanzioni
Articolo 23. Il gestore della distribuzione interna che viola le disposizioni di cui all’articolo5, comma3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interna è punito con la sanzione pecunaria da 5.000 ai 30.000 euro.
Direttiva (UE) 2020/2184
Il Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 è in Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.
Abroga il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Lab Service Srl
Anguillara Sabazia (Rm), Via S. Stefano 6/b
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