Cerchi corsi per la sicurezza sul lavoro?
Grazie a tuttohaccp.com puoi sapere tutto sui corsi sicurezza sul lavoro.
DURATA – VALIDITÀ – AGGIORNAMENTO – COSTO
In base al d.lgs 81/08 ogni lavoratore (ed in alcuni casi anche i datori di lavoro) devono ricevere una formazione completa ed esaustiva in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Al termine del corso e superato il test di valutazione finale, deve essere rilasciato un attestato valido che certifichi l’avvenuta formazione.
In base agli accordi Stato Regioni intervenuti successivamente per regolare i criteri della formazione, devono essere seguiti dei corsi di aggiornamento periodici in funzione della mansione svolta.
La normativa sui corsi sicurezza
La normativa di riferimento in merito ai corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro è rappresentata dal Testo Unico Sicurezza, introdotto con il d.lgs 81/08 ed integrato con i vari Accorsi Stato Regioni intercorsi.
Tutti i corsi per la sicurezza sul lavoro hanno una validità temporale stabilita in relazione del tipo corso svolto e dal settore di rischio in cui ricade l’azienda, come specificato nella tabella sotto riportata.
Come funzionano i corsi di formazione online?
Per l’ottenimento di un valido attestato, occorre aver seguito con risultato positivo un corso in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione possono essere svolti sia in presenza (aula) che a distanza (online). Con tuttohaccp.com puoi svolgere i corsi per la sicurezza sul lavoro online in qualsiasi momento e da qualsiasi pc o altro dispositivo (cellulare, tablet ecc) collegato ad una rete internet.
Ricordiamo che ricade in capo al datore di lavoro il costo della formazione dei lavoratori, ed è lo stesso datore di lavoro che al termine dei corsi di formazione deve provvedere alla conservazione degli attestati che vanno esibiti in caso di controllo da parte delle autorità preposte.
Stesso discorso vale per i corsi di aggiornamento e relativi attestati che andranno allegati agli attestati ottenuti alla fine dei corsi di formazione.
In caso di ispezione e laddove gli attestati non siano presenti o comunque non siano validi il datore di lavoro incorre in sanzioni anche penali.
Corsi sicurezza lavoro: chi può organizzarli?
Occorre ricordare come il principale attore per l’organizzazione della formazione è certamente il datore di lavoro il quale organizza la formazione secondo l’Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e le regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 ed il successivo del 25 luglio 2012 riguardante«Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
L’accordo precisa che i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed agli organismi paritetici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore in cui opera l’azienda.
In mancanza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici il Datore di Lavoro autonomamente procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione
In presenza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici il Datore di Lavoro invia la richiesta di collaborazione alla formazione dei propri lavoratori. In tal caso possono configurarsi due fattispecie:
a) Gli enti bilaterali o gli organismi paritetici rispondono al datore di lavoro entro 15 giorni
In tal caso il datore di lavoro ha due possibilità:
- affida direttamente agli organismi o enti la formazione
- procede in maniera autonoma tenendo conto delle osservazioni degli stessi organismi o enti
b) Gli enti bilaterali o gli organismi paritetici NON rispondono al datore di lavoro entro 15 giorni
In tal caso il datore di lavoro procede autonomamente come nel caso in cui gli enti o organismi non esistano nel territorio e nel ramo di attività dell’azienda.
Tuttohaccp.com organizza i propri corsi di formazione in convenzione con Organismo Paritetico Nazionale per la Formazione e la Sicurezza e dunque del tutto validi in tutto il territorio nazionale.
Fatta eccezione per la possibilità data ai datori di lavoro di erogare essi stessi la formazione l’accordo non definisce specifici soggetti erogatori, con la conseguenza che qualunque ente di formazione può erogare tale formazione, con i vincoli di cui al paragrafo precedente, e con l’obbligo di dotarsi di Docenti con specifici requisiti di cui al paragrafo successivo.
A partire dal 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei formatori per la sicurezza per i corsi di formazione di cui all’art. 34 e 37 del Decreto 81, da cui deriva l’obbligo per i formatori di possedere i requisiti previsti dal decreto stesso.
Vi sono poi atti normativi per corsi specifici che individuano di volta in volta le necessarie qualificazioni dei formatori.
In base alle necessità di formazione del Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione deve individuare i corsi necessari.
La formazione di lavoratori stranieri deve avvenire previa verifica della conoscenza della lingua veicolare